Cos’è e quando è erogato l’Assegno di Inclusione?

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Si compone di due parti:

– un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A)

– un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.

Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista sempre la sospensione di un mese.

A chi spetta l’Assegno di Inclusione?

L’assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

– con disabilità

– minorenne

– con almeno 60 anni di età

– in condizioni di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza, dei servizi socio-sanitari territoriali, certificato dalla Pubblica Amministrazione.

 

Si definiscono in condizioni di svantaggio le categorie di seguito indicate:

1) persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici.

2) persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati.

3) persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari.

4) persone vittime di tratta in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

5) persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio.

6) persone ex detenute nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna.

7) persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa.

8) persone senza dimora che versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora.

9) neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle Pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda. 

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Il richiedente deve possedere uno dei seguenti requisiti:

– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

– essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale.

– essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

– residenza in Italia dei componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.

Requisiti relativi alla condizione economica.

La Legge di Bilancio per il 2025 ha introdotto alcune novità in merito. In particolare, ha innalzato la soglia del valore ISEE e del reddito familiare al di sotto delle quali è possibile accedere all’ADI.

I requisiti relativi alla condizione economica sono quindi:

1) il nucleo familiare del richiedente deve avere un valore ISEE valido non superiore a  10.140,00  (€ 9.360,00 nel 2024);

2)  il reddito familiare annuo non deve superare una certa soglia, che varia in base alla scala di equivalenza e alla situazione del nucleo familiare. La soglia base prevede che il reddito familiare deve essere inferiore a € 6.500,00 annui (€ 6.000,00 nel 2024). Questa soglia sale a:

€ 8.190,00 annui se il nucleo è composto interamente da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone con almeno 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti.

€ 10. 140,00 annui se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto –> deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa ai fini ISEE.

Questo valore va moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente:

Il valore base della scala di equivalenza è 1 per il primo componente del nucleo familiare e aumenta in base ai criteri mostrati in foto.

Esempio pratico:

Supponiamo di avere un nucleo familiare di 2 adulti (di cui uno ultra 60enne) e 2 figli minori:

– Adulto –> 1,00

– Ultra 60enne –> + 0,40

– Primo figlio minore –> +0,15

– Secondo figlio minore –> +0,15

Totale scala di equivalenza = 1,00 + 0,40 + 0,15 + 0,15 = 1,70

La scala di equivalenza ha un massimo di 2,2 che può essere elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Requisiti patrimoniali.

– un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a  30.000,00; tale importo va calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione fino ad un massimo di  150.000,00;

– un valore del patrimonio mobiliare non superiore a  6.000,00, incrementati di € 2.000,00 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di  10.000,00, incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni minorenne successivo al secondo (questi massimali sono incrementati di altri  5.000,00 per ogni componente disabile e di  7.500,00 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente).

Requisiti relativi al godimento di beni durevoli ed altri indicatori del tenore di vita.

– nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti;

– nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili;

– non essere stati sottoposti a misura cautelare o di prevenzione e non essere stati condannati in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta;

– non risultare disoccupati per dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni. (escluse dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto)

A quanto ammonta l’Assegno di Inclusione?

I beneficiari possono ricevere fino a € 6.500,00 annui (erano € 6.000,00 nel 2024), quindi circa € 550,00 al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

La somma massima erogata quando il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni (o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), dal 2025 è passata da € 7.560,00 a € 8.190,00 annui.

A questi importi si aggiunge l’eventuale contributo per l’affitto, massimo €3.640,00, quindi €303,00 mensili. (€1.950,00 per le famiglie composte da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza).

Le somme ricevute sono esenti da IRPEF.

L’importo spettante per l’integrazione del reddito familiare può essere suddiviso, a richiesta, in fase di presentazione della domanda o anche successivamente, per ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali.

Carta di inclusione (o Carta ADI).

L’assegno di inclusione viene erogato su una carta ricaricabile, detta “Carta di inclusione”.

I beneficiari possono utilizzare la carta per soddisfare una serie di esigenze, ad esclusione dei prodotti individuati nel decreto interministeriale del 27 dicembre 2023. Con la carta ADI infatti non è possibile compare:

  • giochi con vincite in denaro o altre utilità;
  • sigarette (anche elettroniche) e derivati del fumo;
  • prodotti alcolici;
  • fare acquisti on-line o tramite servizi di direct-marketing;
  • giochi pirotecnici;
  • armi;
  • materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
  • servizi finanziari, creditizi e di trasferimento di denaro;
  • servizi assicurativi;
  • articoli di gioielleria e pellicceria;
  • navi, imbarcazioni da diporto, servizi portuali (anche noleggio/leasing);
  • fare acquisti presso gallerie d’arte e affini o in club privati.

La carta, inoltre, non può essere utilizzata all’estero e nei negozi che vendono in prevalenza i beni e i servizi che non si possono acquistare.

I beneficiari possono effettuare prelievi di contante entro il limite mensile di  100,00 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e può essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di affitto

La richiesta di individualizzazione della Carta ADI può essere presentata sia contestualmente alla richiesta, che successivamente tramite il modello “ADI – Com esteso“.

Se tale richiesta viene presentata insieme alla domanda per l’ADI, vengono emesse un numero di Carte ADI corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione e la suddivisione dell’importo decorre dal primo mese di erogazione del beneficio.

Il contributo per l’affitto, invece, è attribuito al beneficiario intestatario del contratto.

La Carta ADI si ritira presso gli uffici postali dopo dell’accredito del primo pagamento. I beneficiari vengono avvisati della disponibilità tramite portale SIISL o SMS/mail.

Per conoscere la cifra dell’assegno di inclusione ancora a disposizione e consultare la lista dei movimenti i beneficiari dell’ADI possono utilizzare gli sportelli Postamat, inserendo la carta e digitando il PIN (il codice viene consegnato assieme alla carta al momento del ritiro).

Saldo e movimenti si possono ottenere anche recandosi agli sportelli all’interno dell’ufficio postale oppure utilizzando l’apposito servizio di lettura telefonica. In questo caso, gli interessati possono conoscere il saldo e la lista dei movimenti chiamando:

– il numero verde 800.666.888 gratuito da telefono fisso dall’Italia;

– il numero +39 06.4526.6888 per le chiamate da telefono cellulare e dall’estero (il costo della chiamata è determinato in base al piano tariffario dell’operatore).

Dove presentare domanda e quando arriva il pagamento?

La domanda per l’assegno di inclusione si può presentare direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo tramite:

– SPID almeno di Livello 2

– CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

– CIE (Carta di Identità Elettronica)

In alternativa è possibile rivolgersi al nostro CAF.

La fruizione del sussidio è legata all’iscrizione sulla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), attraverso la quale viene attuato il patto di attivazione digitale (PAD) per l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate insieme al momento della presentazione della domanda.

Il pagamento dell’assegno arriva:

– il giorno 15 di ogni mese per i cittadini e le cittadine che hanno firmato il patto di attivazione digitale (PAD) nel mese precedente e quindi accedono per la prima volta alla misura.

– il giorno 27 di ogni mese per chi ha già presentato la domanda, firmato il PAD, ha già ottenuto almeno una mensilità del sostegno e continua a mantenere i requisiti per riceverlo.

Percorso di inclusione sociale e lavorativa.

Come detto i beneficiari dell’assegno di inclusione devono seguire un apposito percorso di attivazione sociale o lavorativa.

Questi sono tenuti a presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla firma del patto di attivazione digitale, pena la decadenza dal beneficio

I percettori non attivabili al lavoro, poi, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali o i patronati ogni 90 giorni in modo da aggiornare la propria posizione. In caso contrario, l’ADI viene sospeso.

I servizi sociali valutano i bisogni del nucleo familiare al fine della sottoscrizione di un patto per l’inclusione. In tale ambito, i componenti tra i 18 e i 59 anni con l’obbligo di partecipazione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sono tenuti a firmare il patto di servizio personalizzato presso i centri per l’impiego (CPI) o altri soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Anche in questo caso la propria posizione va aggiornata ogni 90 giorni.

I componenti del nucleo beneficiario dell’ADI, attivabile al lavoro e preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, devono sottoscrivere il patto di servizio personalizzato entro 60 giorni dalla comunicazione. Il patto di attivazione digitale individuale deve essere firmato entro 30 giorni dalla valutazione.

I beneficiari presi in carico sono tenuti ad accettare la prima offerta di lavoro con specifiche caratteristiche che ricevono, pena la decadenza dalla prestazione. Tali caratteristiche sono:

– si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;

– si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;

– prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;

– si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, nel caso in cui il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Obblighi e condizioni per non perdere l’assegno.

Oltre a dover accettare l’offerta di lavoro presentata, i beneficiari dell’assegno devono rispettare anche altri obblighi e condizioni per evitare di perdere la prestazione.

In primo luogo è obbligatorio comunicare entro 15 giorni ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, compreso il reddito percepito da uno o più componenti del nucleo.

Per la comunicazione all’INPS di variazioni è necessario presentare il Modulo ADI-Com Esteso disponibile nell’area personale, nella sezione relativa alla “gestione domanda” all’interno dell’area servizi.

Inoltre, ai beneficiari tra i 18 e i 29 anni si applicano gli obblighi in tema di iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello se non sono in possesso del diploma.

In sintesi, il nucleo familiare perde il beneficio economico se un componente:

– non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

– non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;

– non partecipa, senza un giustificato motivo, alle attività formative o alle altre iniziative di politica attiva o di attivazione nei quali è inserito secondo il patto di servizio personalizzato, oppure non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali o non frequenta regolarmente un percorso di istruzione quando obbligatorio;

– non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro con le caratteristiche riportare nel precedente paragrafo;

– fornisce comunicazioni false in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

– non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

– viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza averlo comunicato.

Il nucleo familiare che ha perso il beneficio per mancata partecipazione alle politiche attive potrà ripresentare la domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

Il bonus per l’assunzione dei beneficiari dell’ADI.

I datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione possono beneficiare di un esonero contributivo.

Per ogni assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, infatti, è riconosciuto per 12 mesi un esonero versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di  8.000,00 annui 

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si applica anche alle assunzioni con contratto di apprendistato. Nel caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato l’esonero spetta per 24 mesi.

In caso di licenziamento del beneficiario dell’ADI nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili (esclusi i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo).

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