Imu – Tari – Tasi

Imposta Unica Comunale

L’Imposta Unica Comunale (IUC) nasce nel 2014 e ha come presupposti:

  • il possesso degli immobili (abitazioni, pertinenze, uffici, negozi, terreni, ecc.);
  • la fruizione da parte dei residenti di determinati servizi comunali.

Di per sé la IUC, in qualità di singola imposta da pagare, non esiste, ma più esattamente è il risultato dell’unione di tre diverse imposte:

  • IMU (sul possesso degli immobili);
  • TARI (sulla raccolta rifiuti del Comune).
  • TASI(sui servizi indivisibili del Comune), abolita però a decorre dal 2020 e confluita nell’IMU;

Tasse comunali

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IMU

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Tari

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TASI

Autonomia dei comuni

Ciascun Comune ha la possibilità di deliberare, in via autonoma, differenti aliquote e detrazioni. Appunto per questo è importante fare riferimento alle singole delibere di approvazione che ogni anno vengono emanate dalle rispettive giunte.

CAF ha a disposizione un archivio costantemente aggiornato con tutte le aliquote deliberate ogni anno da tutti i Comuni italiani.

Limitatamente all’IMU e alla TASI fanno eccezione i Comuni situati nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano, dove, in sostituzione delle suddette imposte, vengono applicate rispettivamente IMIS e IMI.

Va infine specificato che l’IMU, la tassa più “anziana” delle tre che compongono la IUC, è stata istituita in sostituzione della vecchia ICI.

Chi deve pagare IMU – Tari – TASI

Il versamento ai comuni di queste imposte si differenzia in base alla detenzione o al possesso di immobili, aree fabbricabili. etc. In dettaglio:

Categorie di contribuenti

Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso degli immobili indicati nell’articolo 2 del Dlgs 504 del 1992, ovvero:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Doveva pagare la TASI (abolita però a decorre dal 2020 e confluita nell’IMU) chi era in possesso (o in detenzione) di:

  • fabbricati (comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili.

La TARI è l’imposta comunale sui rifiuti (Tariffa Rifiuti) istituita a partire dal gennaio 2015. È dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori (si veda ad esempio il caso degli appartamenti dati in affitto), essi sono tenuti in solido al versamento. Il valore imponibile di riferimento su cui viene calcolata la tariffa è la superficie dell’immobile.

Domande Frequenti

Come Funziona la TARI

La TARI è l’imposta comunale sui rifiuti (Tariffa Rifiuti) istituita a partire dal gennaio 2015. È dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori (si veda ad esempio il caso degli appartamenti dati in affitto), essi sono tenuti in solido al versamento. Il valore imponibile di riferimento su cui viene calcolata la tariffa è la superficie dell’immobile.

La tariffa vera e propria, invece, comprende due quote: una fissa e una variabile. La quota fissa viene determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio; la quota variabile viene invece rapportata sia alla composizione del nucleo familiare, sia alla quantità di rifiuti prodotta per singola utenza.

A differenza degli altri due tributi di cui si compone la IUC (IMU TASI), il calcolo della TARI viene effettuato direttamente dal Comune, che spedisce ogni anno il bollettino di versamento precompilato a casa dei contribuenti.

Chi deve pagare la TASI?

Doveva pagare la TASI chi era in possesso (o in detenzione) di:

  • fabbricati (comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili.

 

Più esattamente dovevano pagare la TASI:

  • il proprietario;
  • l’usufruttuario;
  • il titolare del diritto d’uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
  • il detentore/occupante (ma solo nel caso in cui non utilizzi l’immobile come sua abitazione principale).

 

Nel caso in cui il proprietario e l’occupante fossero tenuti entrambi a versare la TASI, dovevano pagare con versamenti autonomi e percentuali diverse, secondo quanto stabilito nella delibera comunale:

  • l’occupante in una misura tra il 10% e il 30%;
  • il titolare in una misura tra il 90% e il 70%.

 

Nel caso invece il Comune non avesse indicato le rispettive quote di ripartizione tra il proprietario e l’occupante, la TASI era dovuta dal titolare nella misura del 90% e dall’occupante nella misura del 10%.

dipendenti.

Le prestazioni del CAF più utili per i lavoratori sono la compilazione e la trasmissione telematica dei seguenti documenti:

   – modelli 730;
   – dichiarazioni fiscali di qualsiasi tipo;
   – modelli Red;
   – modelli Isee.

Quanto si deve pagare di TASI?

Per avere assistenza sul calcolo della TASI dovuta fino all’anno 2019 il contribuente può al nostro CAF che haa disposizione un archivio con tutte le aliquote deliberate in ogni Comune italiano. Sulla rendita catastale degli immobili (rivalutata prima del 5% e poi associata al moltiplicatore di riferimento) era prevista l’applicazione di un’aliquota ordinaria pari all’1 per mille, che però, a discrezione del Comune, poteva anche essere azzerata.

La ragione tecnica della possibilità di azzerare l’aliquota TASI stava nel fatto che per legge la somma delle aliquote IMU + TASI non potesse superare l’aliquota massima applicabile con la sola IMU. Quindi, tenuto conto che per le abitazioni principali non esenti la massima aliquota IMU era pari al 6 per mille, mentre per gli altri immobili era pari al 10,6 per mille, se un Comune, ad esempio, avesse deliberato sulle seconde case un’aliquota IMU del 10,6 per mille, ecco che l’1 per mille della TASI sarebbe stato automaticamente azzerato. Al contrario, nel caso in cui sulle seconde case fosse stata deliberata un’aliquota IMU pari al 7,6 per mille, a tale aliquota avrebbe potuto tranquillamente sommarsi l’1 per mille della TASI, per un prelievo complessivo che a quel punto avrebbe raggiunto l’8,6 per mille, quindi entro la soglia massima del 10,6 stabilita dalla legge.

Come si paga la TASI?

La TASI veniva pagata tramite Modelllo F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua, oppure in una rata unica pari al 100%. Il contribuente che abbia necessità può rivolgersi al nostro CAF per il calcolo della TASI dovuta su anni precedenti al 2020, sarà aiutato direttamente dall’operatore.

Alla fine l’operatore gli rilascerà l’F24 già compilato con l’importo da versare. Ovviamente il tributo verrà rapportato al periodo di possesso effettivo che si è protratto nell’arco dei 12 mesi. In pratica, se un immobile è stato posseduto solo per 10 mesi, il calcolo dell’imposta verrà calibrato su un periodo di 10 mesi anziché 12.

Quando si paga la TASI?

Come per l’IMU era previsto il pagamento in due rate che scadevano:

  • il 16 giugno (versamento dell’acconto);
  • il 16 dicembre (versamento del saldo).
Chi non deve pagare la TASI?

Dal 1° gennaio 2016 sono stati esentati dal pagamento della TASI i possessori/detentori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui era ancora dovuta l’imposta erano quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti (dimora fisica o residenza anagrafica), l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto alla TASI.

Inoltre la TASI, esattamente come l’IMU, non deve essere pagata per i seguenti immobili:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • gli alloggi sociali;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Chi deve pagare l’IMU?

Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso degli immobili indicati nell’articolo 2 del Dlgs 504 del 1992, ovvero:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.
  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Quanto si deve pagare di IMU?

Per il calcolo dell’IMU il contribuente può rivolgersi alla nostra sede CAF. La nostra sede ha a disposizione un archivio costantemente aggiornato con tutte le aliquote deliberate in ogni Comune italiano.

Sulla rendita catastale degli immobili diversi dall’abitazione principale (rivalutata prima del 5% e poi associata al moltiplicatore di riferimento) viene applicata un’aliquota ordinaria che, per effetto della Legge di Bilancio 2020, si innalza dal 7,6 all’8,6 per mille e che può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni.

Invece per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) l’aliquota ordinaria – sempre per effetto della Legge di Bilancio 2020 – si innalza dal 4 al 5 per mille, anch’essa modulabile dai Comuni, che a seguito di deliberazione del consiglio possono aumentarla di 1 punto millesimale o diminuirla fino all’azzeramento.

Resta invece confermata sulle abitazioni principali non esenti la detrazione fissa pari a 200 euro.

Come si paga l’IMU?

L’IMU viene pagata tramite il modello f24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua, oppure in una rata unica pari al 100%.
Il contribuente che sceglie di rivolgersi al nostro CAF sarà aiutato direttamente dall’operatore nel calcolo del tributo.

Alla fine l’operatore gli rilascerà l’F24 già compilato con l’importo da versare. Ovviamente il tributo verrà rapportato al periodo di possesso effettivo che si è protratto nell’arco dei 12 mesi. In pratica, se un immobile è stato posseduto solo per 10 mesi, il calcolo dell’imposta verrà calibrato su un periodo di 10 mesi anziché di 12.

Quando si paga l’IMU?

Le due rate IMU scadono:

  • il 16 giugno* (versamento dell’acconto);
  • il 16 dicembre* (versamento del saldo).

* Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.

Chi non deve pagare l’IMU?

Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una. 

Inoltre l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili: 

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • gli alloggi sociali;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

 

Ma i casi di esenzione non finiscono qui. Dal 2016 infatti sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

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